Art. 10.

      1. All'articolo 244 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».